Liguria, saldi invernali del 5 gennaio: si prospetta una spesa media di 137 euro a persona
di Redazione
La presidente di Federmoda Genova Carena: "Il fashion retail si conferma una componente essenziale per la crescita del Pil della regione"
In Liguria i saldi invernali inizieranno il 5 gennaio e dureranno per 45 giorni. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio, saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping con ribassi e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.
"Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani- osserva la Presidente di Federmoda Genova Manuela Carena- dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell’inflazione. Questi saldi rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti. Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell’occupazione anche a Genova e il
Liguria".
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcune direttive base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). 2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. 3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. 4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. 5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).
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